Descrizione
Descrizione: L’agenzia d’affari è un’impresa che si offre come intermediaria nella gestione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta. L’agenzia d’affari svolge una serie di attività organizzate ed abituali con scopo di lucro.
Sono agenzie d’affari di competenza del SUAP quelle per:
abbonamenti a giornali e riviste;
informazioni commerciali;
allestimento ed organizzazione di spettacoli, compresa la ricerca degli attori;
collocamento complessi di musica leggera;
organizzazione di mostre ed esposizioni di prodotti, mercati e vendite televisive;
organizzazione di congressi, riunioni, feste;
compravendita di veicoli usati a mezzo mandato o procura a vendere (in questo caso è necessario presentare o aver presentato SCIA – per esercizio di vicinato e comunicare dove si trova l’eventuale rimessa);
organizzazione di servizi per la comunità: ricerca di affari o clienti per conto di artigiani, professionisti e prestatori di mano d’opera;
compravendita di cose usate, oggetti d’arte o di antiquariato;
prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli e manifestazioni;
disbrigo pratiche amministrative per il rilascio di documenti o certificazioni;
pubblicità;
disbrigo pratiche infortunistiche e assicurative;
disbrigo pratiche per le onoranze funebri.
Agenzie d’affari non di competenza del SUAP
Sono di competenza della Camera di Commercio:
gestione e servizi immobiliari;
agenzie di mediazione;
agenzie di mediazione marittima;
agenzie di spedizionieri;
agenzie di agente o rappresentante di commercio;
Sono competenza della Provincia:
agenzie di viaggio (Legge 17/05/1983, n. 217);
agenzie per le pratiche automobilistiche che svolgono attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto(Legge 08/08/1991, n. 264);
Sono di competenza dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP):
agenzie di assicurazione.
Sono di competenza della CONSOB:
agenzie di intermediazione finanziaria.
Sono di competenza della Banca d’Italia:
agenzie di mediazione creditizia (Legge 07/03/1996, n. 108).
Sono di competenza della Questura:
agenzie di recupero crediti;
agenzie di pubblici incanti;
agenzie matrimoniali;
agenzie di pubbliche relazioni;
agenzie di scommesse (articolo 88 del Regio Decreto 18/06/1931 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”);
commercio/fabbricazione e mediazione di oggetti preziosi (articolo 127 del Regio Decreto 18/06/1931 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”).
Sono di competenza del Registro Nazionale Stampa c/o Presidenza Consiglio Ministri:
agenzie di stampa (Legge 05/08/1981, n. 416).
Per svolgere l’attività è necessario presentare SCIA per agenzia d’affari come previsto dall’articolo 115 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” e dall’articolo 19 della Legge 07/08/1990, n. 241.
Termine procedimentale: 30 gg
Pagamenti: Pago Pa