Vendita sottocosto

Tipologia: Procedimento d'ufficioTipologia: Procedimento d'ufficio
Data:

21/03/2019

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Descrizione

Descrizione: La vendita sottocosto è la vendita al pubblico di uno o più prodotti con prezzi convenienti. Il prezzo proposto è infatti inferiore a quello indicato sulle fatture di acquisto maggiorato di Iva o di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto. Il prezzo è anche diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni del prodotto purché documentati.
Per individuare una vendita sottocosto si può controllare il prezzo effettivamente praticato ai consumatori alle casse.
Per effettuare la vendita sottocosto è necessario presentare la comunicazione almeno dieci giorni prima della data di inizio come previsto dall’articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/04/2001, n. 218.
La vendita sottocosto deve rispettare le modalità operative stabilite dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/04/2001, n. 218:
può essere effettuata  solo tre volte nel corso dell’anno
non può avere una durata superiore a dieci giorni
il numero delle referenze oggetto della vendita non può essere superiore a 50
non può essere effettuata una vendita se non è decorso almeno un periodo pari a venti giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto dell’anno.
Vendite sottocosto non soggette ad autorizzazione
È consentito effettuare vendite sottocosto senza presentare alcuna comunicazione quando si commerciano (articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/04/2001, n. 218):
prodotti alimentari freschi e deperibili;
prodotti alimentari che scadono tra meno di tre giorni o per i quali mancano meno di quindici giorni alla data del termine minimo di conservazione, ma sempre rispettando delle disposizioni del Decreto Legislativo 27/01/1992, n. 109;
prodotti tipici delle festività tradizionali se sono trascorse la ricorrenza o la data della sua celebrazione;
prodotti con valore commerciale significativamente diminuito dopo modifiche della tecnologia utilizzata per la produzione, sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione;
prodotti non alimentari difettati che è lecito vendere, di cui sia garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, che abbiano subito un parziale deterioramento a causa di agenti naturali o fatti accidentali, che sono usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che siano stati utilizzati prima della vendita.
Vendite sottocosto non consentite
Non sono consentite vendite sottocosto per quanto riguarda:
il commercio all’ingrosso perché le vendite non sono rivolte al pubblico ma ad altri commercianti
gli spacci interni perché la disciplina sul sottocosto si applica agli esercenti che effettuano la vendite al pubblico
le forme speciali di vendita, come le vendite al dettaglio di prodotti per mezzo di apparecchi automatici, presso il domicilio dei consumatori, per corrispondenza, tramite televisione o altri mezzi di comunicazione, tramite il commercio elettronico
il commercio su aree pubbliche.

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Licenza di distribuzione

Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Date

Data di inizio validità/efficacia

21/03/2019

Data di inizio pubblicazione

21/03/2019

Ulteriori informazioni

Normative di riferimento: Decreto del Presidente della Repubblica 06/04/2001, n. 218 : Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell’articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Decreto Legislativo 27/01/1992, n. 109: Attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicita’ dei prodotti alimentari.

Ultimo aggiornamento: 03/03/2025 16:01

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