Descrizione
Con apposita ordinanza, al fine di garantire la sicurezza pubblica, sono stati introdotti divieti sulla vendita, cessione e utilizzo dei fuochi d’artificio fino al 1° gennaio 2026.
Nello specifico tra l'altro, è:
- Vietata la vendita fino al 1° gennaio 2026 dei fuochi di categoria F2 e F3 con effetti di scoppio, crepitio o fischio (petardi, razzi, batterie ecc.), con massa attiva superiore a 150 mg.
Restano consentiti solo articoli a basso impatto (fontane, bengala, stelline, girandole e simili). - Vietato l’uso di qualsiasi fuoco d’artificio, anche di libera vendita, in luoghi pubblici o privati (se con ricadute su terzi), dalle ore 20.00 alle 7.00 nelle notti:
24/25 dicembre, 25/26 dicembre 2025 e 31 dicembre 2025 / 1° gennaio 2026,
salvo spettacoli autorizzati eseguiti da professionisti. - Vietato l’uso e la cessione di fuochi professionali (categorie F3 e F4) a persone non abilitate
- I proprietari di immobili non possono consentire l’uso di balconi, terrazzi o aree private per spari vietati.
Sanzioni previste: da 50 a 500 euro.