Imu 2020 - Comune di Molfetta
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- Data di ultima modifica: 27.07.20

Con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 17/06/2020 sono determinate le aliquote e detrazioni per l’Imposta Municipale Unica (I.M.U.) per l’anno 2020 (la quale assorbe anche le fattispecie soggette a TASI nell’anno 2019), il tutto come da dettaglio seguente.
- Le aliquote da applicarsi sono le seguenti:
- Aliquota pari al 6,00 %o per le unità immobiliari adibite abitazione principale ed accatastate nelle categorie “A1”, “A8” e “A9”e sue pertinenze, con possibilità di detrarre dalla relativa imposta, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; sono considerate pertinenze dell’abitazione principale le unità immobiliari censite in catasto nelle categorie corrispondenti a cantina o soffitta (cat C2), box o autorimessa (cat C6) e posto auto (cat C7), purchè destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato, e comunque nel limite di una per ciascuna categoria;
- Aliquota agevolata pari al 4,60 %o per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero, a condizione che l’immobile non risulti locato o concesso in comodato d’uso;
- Aliquota agevolata pari al 6,00 %o per gli immobili contigui all’abitazione principale, purchè adibiti ad abitazione principale dal medesimo soggetto passivo di imposta anche se distintamente accatastati, purchè dette unità immobiliari siano unitamente accatastabili.
- Aliquota agevolata pari al 7,80 per mille all’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; detta agevolazione opera per una sola unità immobiliare;
- Aliquota agevolata pari al 7,80 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione e loro pertinenze concesse dai proprietari in locazione a terzi, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dall’art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 09/12/1998 (canone concordato);
- aliquota pari a zero per la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento provvisorio o definitivo inerente separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- aliquota pari a zero per l’immobile posseduto dal coniuge non assegnatario della casa coniugale (a seguito di provvedimento provvisorio o definitivo di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) e da questi utilizzato come abitazione principale (residenza e dimora abituale);
- aliquota pari al 2,5 per mille ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- aliquota pari all’1 per mille per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133
- Aliquota agevolata pari al 10,30 %o per gli immobili accatastati nelle categorie catastali D1, D2, D7, D8 e D10;
- Aliquota ordinaria pari al 10,60 %o per le restanti unità immobiliari, terreni agricoli e aree fabbricabili.
- La detrazione di imposta prevista per abitazione principale e relative pertinenze (fino a € 200,00) si applica anche per gli immobili di proprietà di I.A.C.P. regolarmente assegnati ed adibiti ad abitazione principale dall’assegnatario
- Non costituisce presupposto di imposta, con esclusione degli immobili accatastati nelle categorie “A1”, “A8” e “A9,
- per disposizione di legge, il possesso di:
- l’abitazione principale e sue pertinenze possedute da persone aventi residenza anagrafica nel Comune di Molfetta;
- l’abitazione e sue pertinenze utilizzate dai soci assegnatari di cooperative a proprietà indivisa, anch’essi purché residenti nel Comune di Molfetta;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del Giudice che costituisce, altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- per equiparazione/assimilazione, l’immobile posseduto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero e cura e già adibito ad abitazione principale e relative pertinenze purché non locate.
- per disposizione di legge, il possesso di:
- Sono esenti da imposta, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
- gli immobili posseduti dallo Stato, nonchè gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purchè compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali e' prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, 504 e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i);
- i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ovvero imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del
- Non è dovuta la prima rata con riferimento agli immobili di cui all’art. 177 del D.L. n° 34 del 19/05/2020, specificatamente:
- immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi e/o termali;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/2, immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, delle colonie marine, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
- I termini e modalità di versamento sono:
- prima rata di competenza del Comune: acconto 50% termine di scadenza differito al 30 settembre
- seconda rata: saldo 50%, termine di scadenza 16 dicembre
- ovvero in unica soluzione entro il 30 settembre;
- per i soggetti di cui all’art. 1, comma 759, lett. G, della L. 160/2019 (punto 3.1.7) , il versamento è eseguito in tre rate, la prima con termine di scadenza differito al 30 settembre e le restanti nei termini e con le modalità meglio specificate al comma 763 del predetto art. 1, L. 160/2019 ;
a versarsi secondo le disposizioni di cui di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24)
- Sono confermati i valori venali in comune commercio per le aree fabbricabili come deliberati con provvedimento di Consiglio Comunale n° 3 del 23 marzo 2020.
Per l’applicazione delle agevolazioni e/o esenzioni è necessario presentare la relativa RICHIESTA entro l’anno di riferimento d’imposta.
SPORTELLO INFORMATIVO
Per ulteriori delucidazioni e/o informazioni, è attivo apposito sportello informativo I.M.U. presso il 1° SETTORE SERVIZI FINANZIARI E ISTITUZIONALI – SERVIZIO FISCALITA’ LOCALE nella sede municipale di Via G. Carnicella n. 6
Tel. 080/3359272 -277
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