Acconto Imu 2022 entro il 16 giugno . L'informativa su scadenze e modalità

Acconto Imu 2022 entro il 16 giugno . L'informativa su scadenze e modalit&agr...

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Scade il 16 giugno il termine per il versamento dell'acconto Imu 2022. 

Consulta la sezione dedicata all'Imu e alla relativa modulistica

Di seguito le aliquote e relative agevolazioni. 

  1. Le aliquote da applicarsi sono le seguenti:
    • Aliquota pari al 6,00 %o per le unità immobiliari adibite abitazione principale ed accatastate nelle categorie “A1”, “A8” e “A9”e sue pertinenze, con possibilità di detrarre dalla relativa imposta, fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00, rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; sono considerate pertinenze dell’abitazione principale le unità immobiliari censite in catasto nelle categorie corrispondenti a cantina o soffitta (cat C2), box o autorimessa (cat C6) e posto auto  (cat C7), purchè destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale, anche se non appartengono allo stesso fabbricato, e comunque nel limite di una per ciascuna categoria;
    • Aliquota agevolata pari al 4,60 %o per una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all’estero, non pensionati nel paese di residenza, a condizione che l’immobile non risulti locato o concesso in comodato d’uso;
    • Aliquota agevolata pari al 6,00 %o per gli immobili contigui all’abitazione principale, purchè adibiti ad abitazione principale dal medesimo soggetto passivo di imposta anche se distintamente accatastati, purchè dette unità immobiliari siano unitamente accatastabili.
    • Aliquota agevolata pari al 7,80 %o all’unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale; detta agevolazione opera per una sola unità immobiliare;
    • Aliquota agevolata pari al 7,80 %o per le unità immobiliari adibite ad abitazione e loro pertinenze concesse dai proprietari in locazione a terzi, a titolo di abitazione principale, alle condizioni definite dall’art. 2, comma 3, della legge n. 431 del 09/12/1998 (canone concordato); L’agevolazione opera esclusivamente se:

1 le parti del contratto sono assistite nella definizione del canone dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori;

2 per i contratti ”non assistiti”, è acquisita l’attestazione (rilasciata da almeno una delle organizzazioni rappresentative della proprietà edilizia e dei conduttori) che confermi la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all’accordo territoriale vigente; l’attestazione non è necessaria per i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore del D.M. 16/01/2017 ( ossia il 30/03/2017)

  • aliquota pari a zero per la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento provvisorio o definitivo inerente separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • aliquota pari a zero per l’immobile posseduto dal coniuge non assegnatario della casa coniugale (a seguito di provvedimento provvisorio o definitivo di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio) e da questi utilizzato come abitazione principale (residenza e dimora abituale);
  • aliquota pari all’1 %o per fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del  decreto-legge  30  dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26  febbraio 1994, n. 133.
  • Aliquota agevolata pari al 10,30 %o per gli immobili accatastati nelle categorie catastali D1, D2, D7, D8 e D10;
  • Aliquota ordinaria pari al 10,60 %o per le restanti unità immobiliari, terreni agricoli e aree fabbricabili.

 1.2. Si evidenzia che:

1.2.1 La detrazione di imposta prevista per abitazione principale e relative pertinenze (fino a € 200,00) si applica anche per gli immobili di proprietà di I.A.C.P. regolarmente assegnati ed adibiti ad abitazione principale dall’assegnatario;

1.2.2 I  pensionati residenti all’estero, con  pensione in convenzione internazionale,  versano il 37,5% dell’imposta (calcolata applicando l’aliquota ordinaria del 10,60 per mille). La riduzione opera  con riferimento all’unico immobile adibito ad abitazione, posseduto in Italia a titolo di proprietà o di usufrutto, non locato ovvero non concesso in comodato d’uso, a condizione che il soggetto passivo di imposta sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere titolare di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia;

b) essere residente in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia.

  1. Non costituisce presupposto di imposta, con esclusione degli immobili accatastati nelle categorie “A1”, “A8” e “A9,
    • per disposizione di legge, il possesso di:
      • l’abitazione principale e sue pertinenze possedute da persone aventi residenza anagrafica nel Comune di Molfetta;
      • l’abitazione e sue pertinenze utilizzate dai soci assegnatari di cooperative a proprietà indivisa, anch’essi purché residenti nel Comune di Molfetta;
      • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
      • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale; ai fini dell’applicazione del beneficio, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione IMU, il possesso dei requisiti prescritti dalle norme;
      • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento del Giudice che costituisce, altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
      • l’unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; al fine del riconoscimento del beneficio, il soggetto passivo attesta , nel modello di dichiarazione IMU, il possesso dei requisiti;
    • per equiparazione/assimilazione, l’immobile posseduto da anziani o disabili residenti in istituto di ricovero e cura e già adibito ad abitazione principale e relative pertinenze purché non locate.
  1. Sono esenti da imposta, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
    • gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni,  dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti,  ove  non  soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai  compiti  istituzionali;
    • i fabbricati classificati o classificabili  nelle  categorie catastali da E/1 a E/9;
    • i fabbricati con  destinazione  ad  usi  culturali  di  cui all'articolo 5-bis del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29 settembre 1973, n. 601;
    • i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
    • i fabbricati di proprietà della Santa Sede  indicati  negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede  e  l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso  esecutivo  con  la  legge  27 maggio 1929, n. 810;
    • i fabbricati appartenenti  agli   Stati   esteri   e   alle organizzazioni  internazionali per i  quali  e'  prevista  l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati  in  base  ad  accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
    • gli immobili posseduti ed utilizzati dai soggetti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i) del decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  504 e destinati  esclusivamente  allo  svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera  i);
    • i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ovvero imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1,  comma  3,  del citato decreto legislativo n. 99 del  2004;
    • i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, (beni merce) finchè permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; ai fini dell’applicazione del beneficio il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione IMU il possesso dei requisiti prescritti dalle norme;
  1. Sono esenti da imposta ( 78, comma 3, del D.L. 104/2020, convertito in legge 126 del 13/10/2020) gli Immobili rientranti nella categoria catastale D3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi soggetti passivi, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
  1. Dichiarazioni e comunicazioni

L’art. 1 comma 769, della legge n. 160/2019, prevede la presentazione della dichiarazione IMU quando “ si verifichino modificazione dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta” e per tutte le situazioni non conosciute dal Comune. Il contribuente, nel caso di esonero deve quindi presentare la dichiarazione e barrare la casella “ ESENZIONE” del modello dichiarativo IMU. L'obbligo deve essere assolto utilizzando il modello ministeriale ovvero, per l’applicazione delle aliquote agevolate, tramite la comunicazione disposta dal Comune in via regolamentare per le agevolazioni dallo stesso deliberate.

6.1 Dichiarazione ministeriale

Sono oggetto di dichiarazione ministeriale i dati che:

  • attengono ad agevolazioni o esenzioni d’imposta, quali:
  • fabbricati di interesse storico o artistico;
  • terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP);
  • fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, cosiddetti “beni merce” (per i quali il Comune ha deliberato aliquota zero);
  • immobile locato a terzi a canone concordato (art. 2, comma 3 legge 431/98)
  • non sono immediatamente  fruibili  da  parte  dei  comuni  attraverso  la  consultazione  della  banca  dati catastale, quali:
  • locazione finanziaria, concessione amministrativa  su  aree  demaniali,  assegnazione  al  socio  della cooperativa edilizia a proprietà divisa in via provvisoria;
  • variazione consistente in variazione di natura del cespite (ad es. terreno agricolo divenuto area fabbricabile; fabbricato   in   cui   sono   avviati  interventi  di   restauro,   risanamento   conservativo e ristrutturazione edilizia);
  • costituzione di diritti rurali per legge (ad es. usufrutto legale dei genitori sui beni dei figli minori; riunione di usufrutto; diritto abitativo del coniuge superstite) o per sentenza (ad es. diritto abitativo in favore del genitore affidatario dei figli);
  • variazione riguardante un'area edificabile (costituzione, variazione di consistenza, cessazione) anche se avvenuta in adesione ai valori di riferimento definiti dall’Ente;
  • l’immobile per cui è richiesta l’esenzione per abitazione principale, nell’ipotesi in cui i coniugi abbiano stabilito la propria residenza in immobili diversi.

Non sussiste obbligo dichiarativo ogni qual volta si tratti di costituzione modificazione,  estinzione di diritti reali oggetto di comunicazione da parte dei notai tramite MUI.

Le istruzioni agli obblighi dichiarativi sono compiutamente indicate nelle istruzioni di cui al D.M. 30 ottobre 2012 pubblicate sul sito www.finanze.gov.it cui si fa rinvio.

Termine di presentazione della dichiarazione: 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si sono verificate, le variazioni. La dichiarazione IMU avrà effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati.

6.2 Comunicazioni

Per l’applicazione delle agevolazioni e/o riduzioni è necessario presentare la relativa comunicazione.

Termine di presentazione della comunicazione: 31 dicembre dell’anno di riferimento.

  1. I termini e modalità di versamento sono:
    • prima rata : acconto 50% termine di scadenza 16 giugno 2022;
    • seconda rata: saldo 50%, termine di scadenza 16 dicembre 2022;

ovvero in unica soluzione entro il 16 giugno 2022;

  • per i soggetti di cui all’art. 1, comma 759, lett. G, della L. 160/2019 (punto 3.1.7) , il versamento è eseguito in tre rate, la prima con termine di scadenza 16 giugno e le restanti nei termini e con le modalità meglio specificate al comma 763 del predetto art. 1, L. 160/2019.

Sono confermati i valori venali in comune commercio per le aree fabbricabili come deliberati con provvedimento di Consiglio Comunale n° 7 del 25 marzo 2022.

  • Per l’applicazione delle agevolazioni e/o esenzioni è necessario presentare la relativa RICHIESTA entro l’anno di riferimento d’imposta.

SPORTELLO INFORMATIVO

Per ulteriori delucidazioni e/o informazioni, è attivo apposito sportello informativo I.M.U. presso il 1° SETTORE BILANCIO PATRIMONIO E SERVIZI  ISTITUZIONALI – AREA FISCALITA’ LOCALE nella sede municipale di Via G. Carnicella n. 6

Tel. 080/3359272 -277

e-mail :  servizioimu@comune.molfetta.ba.it

e-mail:  corrado.degennaro@comune.molfetta.ba.it

 e-mail  lucia.leone@comune.molfetta.ba.it

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