Ordinanza sindacale a seguito del DPCM del 13 ottobre 2020

Ordinanza sindacale a seguito del DPCM del 13 ottobre 2020

Dettagli della notizia

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Dpcm del 13 ottobre scorso il Sindaco, recependone i contenuti, ha emanato una ordinanza a sua firma intervenendo con ulteriori disposizioni per meglio regolamentare il rispetto delle norme anti covid. Di seguito il testo.

IL SINDACO

Premesso:

  • che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, successivamente, in data 11 marzo 2020, ha dichiarato tale epidemia come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
  • che Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili sino al 31 luglio 2020, prorogato con la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 luglio 2020, fino al 15 ottobre 2020;
  • che Con Deliberazione del Consiglio di Ministri del 07 ottobre 2020 è stato prorogato fino al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti
  • numerosi D.P.C.M. (fino ai DPCM 7 settembre 2020) hanno disposto misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale, prescrivendo misure restrittive alla mobilità individuale al fine di prevenire gravi situazioni di diffusione del contagio, tenendo conto degli sviluppi dell'andamento epidemiologico, vietando in ogni caso fenomeni di assembramenti sociali e raccomandando il distanziamento sociale (distanza di sicurezza interpersonale);

Dato atto che con Decreto Legge n. 125 del 07 ottobre 2020 il Presidente della Repubblica ha disposto all’art. 1 l’obbligo di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l’obbligatorietà dell’utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibo e bevande, restando esclusi da detti obblighi:

  • i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
  • i bambini di età inferiore ai sei anni;
  • i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con predetti versino nella stessa incompatibilità

Rimangono valide tutte le disposizioni di cui all’articolo 1 della Legge n. 35 del 22 maggio 2020;

Dato atto che con Ordinanza 374 del 03 ottobre 2020 il Presidente della Regione Puglia ha disposto che "Con efficacia immediata, fermo restando l’obbligo, sull’intero territorio regionale, di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) in tutti i luoghi all’aperto in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro, è fatto obbligo durante l’intera giornata, di usare sempre e comunque protezioni delle vie respiratorie negli spazi all’aperto di pertinenza di luoghi e locali aperti al pubblico, nonché di tutte le aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse, nonché in tutti i luoghi di attesa, salita e discesa del trasporto pubblico, fermo restando il divieto di assembramento e l’obbligo di rispettare il distanziamento fisico. A tal fine possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto - prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso”. L’obbligo di utilizzare le protezioni delle vie respiratorie non si applica: ai congiunti o conviventi; ai bambini al di sotto dei sei anni; ai soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina e ai soggetti che interagiscono con loro;

Preso atto che il Presidente del Consiglio dei Ministri considerata l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento sul territorio nazionale, ha emanato in data 13 ottobre 2020 un ulteriore DPCM 

 

Ritenuto necessario

  • rimarcare a livello locale tutte le disposizioni impartite, in conformità alle sopra citate disposizioni nazionali e regionali
  • individuare con precisione quanto nell’Ordinanza del Ministro della Salute, oltre che quanto all’art. 1 del Decreto Legge n. 125/2020 e dell’ordinanza 374/2020 del Presidente della Regione Puglia;

Preso atto che l'articolo 32 della Costituzione tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività;

Visto:

  • l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, 833, recante Istituzione del Servizio sanitario nazionale;
  • l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, 112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 39 del 26.06.2020 recante “l’adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021”.

Visti:

  • lo Statuto Comunale;
  • La Legge 7 agosto 1990, 241, e successive modificazioni ed in particolare l'art. 7;
  • La Legge 23 dicembre 1978, 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale" ed in particolare gli artt. 13 e 32;
  • Il Decreto legislativo 31 marzo 1998, 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n.59", ed in particolare l'art. 117;
  • L'articolo 50, comma 5, del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, 267, che demanda al Sindaco l'emanazione di ordinanze contingibili e urgenti, nel caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere locale;

ORDINA

A tutti i cittadini residenti nel territorio comunale, in conformità al DPCM del 13 ottobre 2020, all’Ordinanza del Ministro della Salute 16 agosto 2020 e ordinanza del Presidente Regione Puglia n. 374 del 03.10.2020

MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO

È fatto obbligo l’uso di protezioni delle vie respiratorie in tutti gli Uffici ed esercizi di qualunque attività Pubblica o Privata aperta al pubblico e di mantenere sempre il distanziamento tra persone di oltre un metro;

È fatto obbligo sull’intero territorio comunale di avere sempre con sè dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonchè obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, siano garantite in modo continuativo le condizioni di isolamento rispetto a persone non conviventi e comunque con salvezza dei protocolli e delle line guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonchè delle line guida per il consumo di cibi e bevande.

Dai predetti obblighi sono esclusi:

  • i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
  • i bambini di età inferiore a sei anni;
  • i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonchè per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

È fortemente raccomandato l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi e/o con soggetti fragili (anziani, ammalati, portatori di handcap)

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID 19 sull’intero territorio comunale si applicano le seguenti misure:

a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;

b) l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonchè della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l’accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all’interno dei parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto nel rispetto delle line guida del Dipartimento per le politiche della famiglia;

c) è consentito l’accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia con l’obbligo di adottare apposite protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Diparimento per le politiche della famiglia;

L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità a lunga degenza, residenze sanitarie (RSA), strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicate dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

ATTIVITÀ SPORTIVE

  • È consentito svolgere attività sportive o attività motoria all’aperto, purchè comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportive e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;

Per gli eventi e le competizioni riguardanti gli sport individuali e di squadra – riconosciuti dal CONI, dal Comitato Italiano Paraolimpico (CIP),  e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali – è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza autorizzata, con prevenzione del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, per i luoghi chiusi, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente, con obbligo di misurazione della temperaura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanate dale rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportivi, enti organizzatori;

  • L’attività sportiva di base e attività motoria in genere svolte presso palestre, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell’individuo attraverso l’esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall’Ufficio Sport, sentita la FMSI;

MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

  • Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanza sociali prescritte e le altre misure di contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell’art. 18 del TULPS n. 773/1931;
  • gli spettacoli aperti al pubblico, sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Restano sospesi gli eventi che implichino assembramenti in spazi chiusi o all’aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente punto.
  • Restano sospese ogni attività di ballo di qualunque tipo in tutto il territorio comunale, in ogni luogo pubblico e/o privato ed in particolare nelle discoteche, sale da ballo e locali assimiliati o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico. Sono, invece, consentite le attività di scuola di ballo e le attività di danza sportiva.
  • Sono sospesi viaggi parrocchiali e d’istruzione, le iniziative di scambio e gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, fatte salve le attività inerenti i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, nonchè le attività di tirocinio di cui al decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, da svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti.

CERIMONIE ED EVENTI

  • Le feste in sale pubbliche sono consentite con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle line guida vigenti. Con riguardo alle abitazioni private e ai locali privati utilizzati per ritrovo tra amici , è fortemente raccomandato di evitare feste, nonchè di ricevere persone non conviventi di numero superiore a 6. Rimane femo l’uso dei presidi di igiene;
  • Sono consentite le manifestazioni fieristiche e i congressi, previa adozione di protocolli validati dal Comitato Tecnico-scientifico di cui all’art. 2 dell’Ordinanza del 3 febbraio2020 n. 630 del Capo del Dipartimento della protezione civile e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni e alle caratteristiche dei luoghi e tali da garntire ai frequentatori la possibilità di risettare la distanza interpersonale di almeno un metro;
  • L’accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la ossibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;

ESERCIZI PUBBLICI

  • Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di un metro , che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni;
  • Le attività dei servizi di risorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle 24.00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di consumo al tavolo. La riapertura potrà avere luogo dalle ore 05.00. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitario sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonchè la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21.00 e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  • Gli H24, possono esercitare la loro attività dalle ore 06.00 alle ore 21.00 a condizione che il gestore garantisca costantemente un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembranti, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico e tali da garantire il rispetto della distanza interpersonale di alemno un metro ai frequentatori;
  • Resta comunque aperto l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande sito nell’ospedale, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, nei limiti e alle condizioioni di cui al periodo precedente;
  • Tutti gli esercizi pubblici e privati che fanno uso di sportelli automatici sono tenuti alla periodica disinfezione delle tastiere dei distributori.

AZIENDE E UFFICI PUBBLICI

In ordine alle attività professionali si raccomanda che:

- esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;

- siano assunti protocolli di sicurezza anti–contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuali;

-  siano incentivati le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

LIMITAZIONI AGLI SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO

Sono vietati gli spostamenti da e per Stati e territori di cui all’elenco E dell’allegato 20 del DPCM del 13 ottobre 2020, l’ingresso e il transito nel territorio comunale alle persone che hanno transitato o soggiornato negli Stati e territori di cui al medesimo elenco E nei quattordici giorni antecedenti, nonchè gli spostamenti verso gli Stati e territori di cui all’elenco F dell’allegato 20 del DPCM del 13 ottobre 2020, salvo che ricorrano uno o più dei seguenti motivi:

a) esigenze lavorative;

b) assoluta urgenza;

c) esigenze di salute;

d) esigenze di studio;

e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

f) ingresso da parte dei cittadini di stati membri dell’Unione Europea, di stati parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano;

g) ingresso nel territorio comunale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f) come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;

h) ingresso nel territorio comunale da parte dei cittadini di Stati terzi soggiornati di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relative allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornati di lungo periodo, nonchè ai cittadini di Stati Terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normative nazionale;

i) ingresso nel territorio comunale da parte di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h) come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004;

l) ingresso nel territorio comunale per raggiungere il domicilio, l’abitazione o la residenza di una persona di cui alle lettere f) e h), anche non convivente, con la quale vi è una comprovata e stabile relazione affettiva.

Sono vietati l’ingresso e il transito nel territorio comunale alle persone che hanno transitato o soggiornatonegli Stati e territori di cui all’elenco F dell’allegato 20 del DPCM del 13 ottobre 2020 nei quattordici giorni antecedenti, salvo che nei seguenti casi:

a) Persone di cui al punto precedente, lettere f)g)h)i) con residenza in Italia da data anteriore a quella indicate nell’elenco F dell’allegato 20 del DCPM del 13 ottobre 2020;

b) Equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto di cui ai Paesi interessati;

c) Funzionari e agenti, comunque denominati, dell’Unione Europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare e delle forze di polizia, italiane e straniere, e dei vigili del fuoco, nell’esercizio delle loro funzioni.

AVVISA

L’inosservanza delle sopra indicate disposizioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato,  è sanzionata ai sensi dell’art. 4 della legge n. 35/2020 (sanzioni amministrative da € 400,00 a  € 1.000,00)

Le presenti disposizioni rimangono sono efficaci fino al 13 novembre 2020.

Si fa riserva di emanare ulteriori disposizioni restrittive in relazione all’andamento dell’epidemia.

 

 

AVVERTE

Che il presente provvedimento, in conformità a quanto disposto dall'art. 21 bis della Legge 241/1990, atteso il numero elevato dei destinatari e i tempi ristretti a disposizione dell'ente, che rendono la comunicazione personale non possibile o particolarmente gravosa, venga, a cura della Segreteria del Sindaco:

  • Pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Molfetta;
  • Che il responsabile del procedimento è il Dirigente Comandante della Polizia Locale di Molfetta e Responsabile della protezione Civile Comunale, che curerà l’invio o la notifica a tutti gli interessati;
  • Che avverso il presente provvedimento è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;
  • Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune di

DISPONE

 

La pubblicazione sull'albo pretorio.

L'invio via a mezzo pec:

Alla Capitaneria di Porto di Molfetta

Al Comando Compagnia e al Comando Stazione Carabinieri.

AI Comando Guardia di Finanza.

AI Comando Polizia Locale.

Alla Distretto Socio Sanitario 1 ASL Molfetta

A tutte le Associazioni di Volontariato.

 

Il Sindaco

Tommaso Minervini

Media

Direttiva per la qualità dei servizi on line e la misurazione della soddisfazione degli utenti

Commenta la seguente affermazione: "ho trovato utile, completa e corretta l'informazione."
  • 1 - COMPLETAMENTE IN DISACCORDO
  • 2 - IN DISACCORDO
  • 3 - POCO D'ACCORDO
  • 4 - ABBASTANZA D'ACCORDO
  • 5 - D'ACCORDO
  • 6 - COMPLETAMENTE D'ACCORDO

Il presente modulo utilizza i cookies di Google reCaptcha per migliorare l'esperienza di navigazione. Disabilitando i cookie di profilazione del portale, il form potrebbe non funzionare correttamente.