Affido di reparto

Descrizione

La Circolare Ministeriale 28/05/1999, n. 3467/C, ha chiarito che il titolare di un esercizio commerciale organizzato su più reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di prestazione del servizio impiegate, può affidare uno o più di tali reparti, affinché lo gestisca in proprio, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, in relazione ai prodotti venduti nel reparto stesso. Con l’affidamento di reparto, le facoltà connesse alla gestione dell’esercizio, comprese le scelte inerenti alle vendite straordinarie o sottocosto, sono trasferite al subentrante nell’affido del reparto.

Ogni altra facoltà e, in particolare, la scelta degli orari e delle chiusure, la modifica delle superfici e dei settori merceologici e l’affidamento di reparti, resta in capo al titolare dell’esercizio.

Normative di riferimento

Legge regionale (Regione Puglia) 16-4-2015, n. 24 : Codice Commercio.

Legge 7-8-1990, n. 241 :Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Decreto legislativo 31-3-1998, n. 114 :Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Circolare Ministeriale 28/05/1999, n. 3467/C : Circolare in riferimento al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio.

REQUISITI SOGGETTIVI

Per affidare uno o più reparti del proprio esercizio commerciale è necessario presentare apposita comunicazione per affido di reparto. Il soggetto che affida in gestione il reparto non deve effettuare alcuna comunicazione né di riduzione della superficie di vendita, né di parziale cessazione dell’attività.

Per svolgere l’attività il subentrante nell’affido del reparto deve soddisfare i requisiti previsti dalla normativa antimafia. Per esercitare l’attività di vendita al dettaglio di prodotti non alimentari il subentrante nell’affido del reparto deve soddisfare solo i requisiti morali. Per esercitare l’attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, oltre ai requisiti morali, il subentrante nell’affido del reparto deve soddisfare anche i requisiti professionali.

REQUISITI OGGETTIVI

Colui che cede in affido il reparto deve essere titolare di un esercizio di vendita al dettaglio strutturato per reparti e deve aver stipulato con il subentrante nell’affido del reparto un regolare contratto di affidamento in gestione del reparto dell’azienda commerciale. Il contratto può avere la scrittura di forma privata autenticata da notaio o atto notarile.

Devono essere rispettate le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Per esercitare l’attività di vendita al dettaglio di prodotti alimentari è inoltre necessario rispettare i requisiti dettati dalla normativa vigente in merito all’igiene dei prodotti stoccati, prodotti e venduti.

Cosa fare

  • Fotocopia documento di riconoscimento del dichiarante;
  • Copia del Permesso di Soggiorno (per i cittadini extracomunitari);
  • Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e professionali (solo per i prodotti alimentari);
  • Copia del regolare contratto di affidamento in gestione del reparto;
  • Planimetria dei locali con l’esatta individuazione del reparto affidato in gestione e la relativa superficie di vendita;
  • Ricevuta dei diritti di segreteria/istruttoria (da allegare se previsti);
  • Dia Sanitaria (settore alimentare).

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti

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