Spettacoli Pirotecnici, fuochi d’artificio

Descrizione

I fuochi d’artificio sono articoli contenenti sostanze esplosive o miscele esplosive di sostanze destinate a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una combinazione di tali effetti grazie a reazioni chimiche esotermiche automantenute. Da terra vengono lanciati in aria e sono accompagnati da fenomeni luminosi, sonori e da fumo.

Gli articoli pirotecnici sono classificati nelle categorie definite dall’articolo 3 del Decreto Legislativo 29/07/2015, n. 123.

L’autorizzazione per accendere i fuochi artificiali può essere rilasciata ai seguenti soggetti che possiedono i requisiti soggettivi previsti dalla normativa antimafia (Circolare Ministeriale 11/01/2001, n. 599/C.25055.XV.A.MASS):

Pirotecnico

È un imprenditore che allestisce ed esegue lo spettacolo pirotecnico. Per disporre di qualificate competenze tecniche deve possedere la licenza ai sensi dell’articolo 47 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza“. Per fabbricare e/o depositare gli esplosivi deve possedere anche il certificato di idoneità rilasciato dalla commissione tecnica (articolo 101 del Regio Decreto 06/05/1940, n. 635).

Se possiede la licenza di fabbricazione e/o deposito esplosivi, per recuperare i materiali necessari allo spettacolo può non ottenere il nulla osta all’acquisto ai sensi dell’articolo 55 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza“.

Dipendente del pirotecnico

È un soggetto che possiede il certificato di idoneità rilasciato dalla commissione tecnica (articolo 101 del Regio Decreto 06/05/1940, n. 635). Deve essere presente quando il pirotecnico manca o non può presentarsi, per esempio quando il pirotecnico deve allestire ed eseguire spettacoli in diverse zone contemporaneamente.

Titolare di capacità tecnica

È un soggetto che possiede il certificato di idoneità rilasciato dalla commissione tecnica (articolo 101 del Regio Decreto 06/05/1940, n. 635). Non fabbrica e/o deposita professionalmente gli esplosivi, ma può allestire ed eseguire lo spettacolo pirotecnico. Deve dunque possedere il nulla osta ai sensi dell’articolo 55 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza“.

Addetti, artifici e disposizioni di sicurezza

Per allestire ed eseguire lo spettacolo pirotecnico il titolare dell’autorizzazione può essere aiutato da propri addetti (Circolare Ministeriale 11/01/2001, n. 599/C.25055.XV.A.MASS). Se gli addetti devono caricare, collegare e accendere gli artifici, devono possedere il certificato di idoneità rilasciato dalla commissione tecnica come previsto dall’articolo 101 del Regio Decreto 06/05/1940, n. 635.

La Circolare indica anche gli artifici che possono essere utilizzati durante uno spettacolo pirotecnico (sulla base di quelli individuati dall’Allegato A del Regio Decreto 06/05/1940, n. 635) e le disposizioni in ordine di sicurezza da osservare prima e durante lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico.

Normative di riferimento

Legge regionale (Regione Puglia) 16-4-2015, n. 24 : Codice Commercio.

Legge 7-8-1990, n. 241 :Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Decreto legislativo 26-3-2010, n. 59 :Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

Regio Decreto 06/05/1940, n. 635: Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Circolare Ministeriale 11/01/2001, n. 599/C.25055.XV.A.MASS: Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell’ incolumità pubblica in occasione dell’accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell’art. 57 del T.U.L.P.S.

Regio Decreto 18/06/1931, n. 773:  Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Decreto Legislativo 29/07/2015, n. 123: Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici.

Cosa fare

REQUISITI SOGGETTIVI

Per svolgere l’attività è necessario possedere i requisiti previsti dalla normativa antimafia e soddisfare i requisiti morali.

REQUISITI OGGETTIVI

Per svolgere l’attività si devono rispettare le norme e le prescrizioni specifiche dell’attività, per esempio quelle in materia di urbanistica, igiene pubblica, igiene edilizia, tutela ambientale, tutela della salute nei luoghi di lavoro, regolamenti locali di polizia urbana annonaria.

Locazione spettacolo

Se lo spettacolo pirotecnico occupa suolo pubblico è necessario possedere o richiedere la concessione temporanea per l’occupazione di suolo pubblico. Se lo spettacolo pirotecnico non occupa suolo pubblico è necessario possedere il nulla osta firmato dal proprietario dell’area che attesta la disponibilità dei luoghi occupati. Se lo spettacolo si svolge in acqua le chiatte e/o i pontoni utilizzati devono essere regolarmente omologati e autorizzati al trasporto di artifici pirotecnici. Devono inoltre essere spostati con mezzi e personale autorizzati.

Verifica dei siti destinati ad ospitare spettacoli pirotecnici

L’autorizzazione per l’accensione di fuochi artificiali può essere subordinata alla preventiva verifica dell’idoneità dei siti e delle misure di sicurezza (Circolare Ministeriale 11/01/2001, n. 599/C.25055.XV.A.MASS). A tal proposito i Comuni possono valutare l’opportunità di richiedere parere alla commissione tecnica provinciale per le sostanze esplodenti in base all’entità delle accensioni per cui si richiede autorizzazione e del prevedibile afflusso di pubblico.

Pertanto, prima di presentare la domanda per l’autorizzazione all’accensione di fuochi artificiali, è necessario aver ottenuto parere positivo commissione tecnica provinciale per le sostanze esplodenti. E’ anche possibile richiedere il parere insieme alla domanda di autorizzazione. In questo caso è necessario che la domanda sia presentata con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data prevista per l’accensione dei fuochi.

Acquisto degli esplosivi

Per acquistare materiale esplosivo occorre prima ottenere l’autorizzazione rilasciata dal Questore della Provincia che indica dove si trova il deposito di vendita (Circolare Ministeriale 03/08/1988, n. 559/C.16718/18/XV.C.Mass. e articolo 55 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza“).

Nella domanda per il rilascio, il richiedente deve precisare:

  • Il quantitativo e il tipo di esplosivo
  • l’uso che ne intende fare
  • il luogo di impiego
  • il periodo di tempo entro il quale sarà utilizzato (presumibile durata dei lavori).

Una volta ottenuta l’autorizzazione, l’interessato ha un mese di tempo per presentarsi dal titolare del deposito di vendita presso il quale intende rifornirsi.

Trasporto degli esplosivi

Per trasportare esplosivi occorre possedere l’autorizzazione permanente temporanea rilasciata dal Prefetto come previsto dall’articolo 51 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” (Circolare Ministeriale 03/08/1988, n. 559/C.16718/18/XV.C.Mass.). Per trasportare in via ordinaria, cioè a trazione meccanica, gli esplosivi di II e III categoria sono necessari:

La scorta non è necessaria solo se si trasportano meno di 5 kg di esplosivo di II categoria e un massimo di 50 detonatori.
Il titolare del deposito di vendita che fornisce il prodotto deve presentare al Prefetto che ha competenza sul suo esercizio un avviso di spedizione e l’autorizzazione all’acquisto degli esplosivi rilasciata dal Questore all’utilizzatore.
Dopo aver verificato la regolarità della documentazione, il Prefetto deve richiedere l’autorizzazione al trasporto all’autorità locale di pubblico spettacolo, al Questore e al Comando dei Carabinieri competenti sul luogo d’impiego dell’esplosivo. L’autorizzazione sarà automaticamente acquisita se entro cinque giorni il Prefetto non riceverà risposte negative.

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