Vendita sottocosto

Descrizione

La vendita sottocosto è la vendita al pubblico di uno o più prodotti con prezzi convenienti. Il prezzo proposto è infatti inferiore a quello indicato sulle fatture di acquisto maggiorato di Iva o di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto. Il prezzo è anche diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni del prodotto purché documentati.

Per individuare una vendita sottocosto si può controllare il prezzo effettivamente praticato ai consumatori alle casse.

Per effettuare la vendita sottocosto è necessario presentare la comunicazione almeno dieci giorni prima della data di inizio come previsto dall’articolo 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/04/2001, n. 218.

La vendita sottocosto deve rispettare le modalità operative stabilite dal Decreto del Presidente della Repubblica 06/04/2001, n. 218:

  • può essere effettuata  solo tre volte nel corso dell’anno
  • non può avere una durata superiore a dieci giorni
  • il numero delle referenze oggetto della vendita non può essere superiore a 50
  • non può essere effettuata una vendita se non è decorso almeno un periodo pari a venti giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto dell’anno.

Vendite sottocosto non soggette ad autorizzazione

È consentito effettuare vendite sottocosto senza presentare alcuna comunicazione quando si commerciano (articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 06/04/2001, n. 218):

  • prodotti alimentari freschi e deperibili;
  • prodotti alimentari che scadono tra meno di tre giorni o per i quali mancano meno di quindici giorni alla data del termine minimo di conservazione, ma sempre rispettando delle disposizioni del Decreto Legislativo 27/01/1992, n. 109;
  • prodotti tipici delle festività tradizionali se sono trascorse la ricorrenza o la data della sua celebrazione;
  • prodotti con valore commerciale significativamente diminuito dopo modifiche della tecnologia utilizzata per la produzione, sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione;
  • prodotti non alimentari difettati che è lecito vendere, di cui sia garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, che abbiano subito un parziale deterioramento a causa di agenti naturali o fatti accidentali, che sono usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che siano stati utilizzati prima della vendita.

Vendite sottocosto non consentite

Non sono consentite vendite sottocosto per quanto riguarda:

  • il commercio all’ingrosso perché le vendite non sono rivolte al pubblico ma ad altri commercianti
  • gli spacci interni perché la disciplina sul sottocosto si applica agli esercenti che effettuano la vendite al pubblico
  • le forme speciali di vendita, come le vendite al dettaglio di prodotti per mezzo di apparecchi automatici, presso il domicilio dei consumatori, per corrispondenza, tramite televisione o altri mezzi di comunicazione, tramite il commercio elettronico
  • il commercio su aree pubbliche.

Normative di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 06/04/2001, n. 218 : Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell’articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Decreto Legislativo 27/01/1992, n. 109: Attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicita’ dei prodotti alimentari.

Documenti e link

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Modulistica e fac-simile:

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