Vidimazione dei registri e tariffari

Descrizione

Per lo svolgimento di alcune attività il Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” e il Regio Decreto 6/05/1940, n. 635 obbligano a tenere registri e/o tariffari.

Alcune competenze per la vidimazione dei registri e tariffari sono state trasferite ai Comuni (articolo 163, comma 2, lettera “d” del Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112).

Tra essi ci sono:

  • il registro degli affari giornalieri per agenzie di affari;
  • il tariffario delle prestazioni per agenzie di affari;
  • il registro dei beni antichi e usati per la vendita di cose antiche e usate;
  • il registro entrata e uscita sostanze stupefacenti;
  • il registro dei prodotti vitivinicoli previsti nel settore vitivinicolo.

Esenzione dall’applicazione dell’imposta di bollo per i registri di Pubblica Sicurezza

La Circolare Ministeriale 10/02/2006, n. 557/PAS.12501.10100(1) chiarisce che i registri elencati non sono compresi tra quelli dell’articolo 2215 del Regio Decreto 16/03/1942, n. 262 “Codice civile“, né tra quelli dell’articolo 16 della tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26/10/1982, n. 642.

L’Agenzia delle Entrate afferma inoltre che i registri descritti nell’articolo 35 e nell’articolo 55 del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773 “Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza“, non sono soggetti a nessuna imposta quando sono vidimati dall’autorità di pubblica sicurezza.

Vidimazione dei registri: prodotti vitivinicoli

La vidimazione dei registri del settore vitivinicolo può essere effettuata dall’Ispettorato centrale Repressione Frodi oppure dal Comune dove ha sede lo stabilimento o il deposito dei prodotti vitivinicoli (Regolamento Comunitario 26/07/1993, n. 2238/93 modificato dal Regolamento Comunitario 08/12/1993, n. 301/29).

La vidimazione di alcuni registri può essere richiesta al Comune solamente da parte di società già in possesso del numero di codice (numero di registro di imbottigliamento – ICRF) attribuito dall’Ispettorato centrale Repressione Frodi. Tra essi ci sono:

  • CS – Carico e scarico prodotti e sottoprodotti vitivinicoli
  • VDOC – Produzione uno o più vini DOC
  • DOCC – Registro vari vino DOC commercializzazione
  • LVSN – Carico e scarico elaborazione vini spumanti
  • CSSC – Carico e scarico elaborazione vini spumanti gassificati
  • LVFN – Carico e scarico elaborazione vini frizzanti
  • LVFG – Carico e scarico vini frizzanti gassificati
  • TRVA – Carico e scarico elaborazione vini aromatizzati
  • PLIQ – Elaborazione vini liquorosi
  • PROA – Vini liquorosi
  • PLMC – Carico e scarico elaborazione mosti concentrati
  • BABV – Carico e scarico bevande alternative a base di vino
  • EVA – Elaborazione vini alcolizzati
  • PLSU – Carico e scarico elaborazione succhi d’uva
  • IMBV – Imbottigliamento vini da tavola a DOC
  • IMBF – Imbottigliamento bevande di fantasia a base di vino
  • TGLI – Taglio dei vini da tavola
  • TRFC – Trattamento del ferrocianuro da potassio
  • PDEN – Carico e scarico prodotti enologici
  • DOLC – Dolcificazione
  • ACID – Acidificazione
  • DISA – Disacidificazione
  • ARR – Arricchiamento vini da tavola e DOC.

Vidimazione dei registri: sostanze zuccherine

I produttori, gli importatori e i grossisti di saccarosio (escluso lo zucchero a velo), glucosio e isoglucosio anche in soluzione, sono obbligati a tenere un registro di carico e scarico.

Anche gli utilizzatori dei prodotti sono obbligati a tenere un registro di carico e scarico, dove devono annotare giornalmente i quantitativi di sostanze zuccherine usate (articolo 28 della Legge 20/02/2006, n. 82).

Non sono obbligati a tenere il registro:

  • i commercianti al dettaglio
  • gli utilizzatori che somministrano al pubblico
  • chi produce alimenti in laboratori artigiani o in laboratori annessi a esercizi di vendita o di somministrazione
  • chi possiede un registro di carico e scarico delle materie prime vidimato dall’ufficio periferico dell’Ispettorato Centrale Repressione Frodi o dall’ufficio dell’Agenzia delle Dogane.

Normative di riferimento

Regio Decreto 18-06-1931, n. 773: Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Regio Decreto 6-05-1940, n. 635: Approvazione del regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931-IX, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza.

Circolare Ministeriale 10/02/2006, n. 557/PAS.12501.10100(1)

Regio Decreto 16-03-1942, n. 262: Codice civile

Legge 7-8-1990, n. 241 :Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Documenti e link

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