AIRE (anagrafe degli italiani residenti all'estero)

Data ultima modifica: 25.01.24

Descrizione:

L'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) è l’anagrafe della popolazione italiana residente all’estero. L’AIRE contiene i dati dei cittadini che hanno dichiarato spontaneamente, ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 470/1988, di voler risiedere all’ estero per un periodo di tempo superiore ai dodici mesi o, per i quali, è stata accertata d’Ufficio tale residenza.

 

Chi deve iscriversi all'AIRE:

•   i cittadini che intendono trasferire la propria residenza da un comune italiano all'estero per un periodo superiore ad un anno;

•   i cittadini italiani nati e residenti da sempre all'estero;

•   le persone che acquisiscono la cittadinanza italiana all'estero e continuano a risiedere all’estero.

L'iscrizione all'AIRE dei cittadini italiani nati all'estero o degli stranieri che hanno acquisito all'estero la cittadinanza italiana, può essere effettuata solo a seguito della trascrizione, negli appositi registri di Stato Civile, dell'atto di nascita o del decreto di concessione della cittadinanza. L’accertamento del possesso/mantenimento della cittadinanza italiana spetta all’Ufficio consolare di residenza.

La trascrizione dell’atto di nascita per i cittadini nati e residenti all’estero deve essere effettuata, tramite l’Autorità diplomatico-consolare, presso i Registri di Stato Civile del comune di nascita o di residenza della madre o del padre, ovvero dell'avo materno o paterno. Nell’impossibilità di utilizzare i precedenti criteri, l’interessato dovrà indicare, su espresso invito dell’Autorità diplomatico-consolare, un comune di sua scelta (art. 17 DPR n. 396/2000).

Chi non deve iscriversi all'AIRE:

L’articolo 1, commi 8 e 9, della Legge n. 470/1988, individua le categorie di persone non soggette all’iscrizione nell’Anagrafe dei cittadini Italiani Residenti all’Estero:

•   i cittadini italiani che si recano all'estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi;

•   i cittadini che si recano all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali;

•   i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi conviventi, i quali siano stati notificati alle Autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni 4 consolari, rispettivamente del 1961 e del 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804;

Con Circolare MIACEL del 17 dicembre 2001 n. 20, l’esenzione dall’obbligo di iscrizione all’AIRE è stata estesa, in via interpretativa, anche ai militari in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO.

A chi è rivolto: a tutti i cittadini italiani residenti all’estero

 

Modalità di iscrizione:

I cittadini italiani che trasferiscono la residenza da un comune italiano all’estero, devono farne dichiarazione all’Ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro 90 giorni dall’espatrio. È comunque possibile regolarizzare la propria posizione anagrafica presentandosi presso l’Ufficio consolare di

immigrazione, anche trascorsi i prescritti 90 giorni.

L’art. 6 della citata Legge n. 470/88 prevede, inoltre, che l’iscrizione possa essere effettuata d’Ufficio nel caso di cittadini che non abbiano presentato le dichiarazioni dovute, ma dei quali gli Uffici consolari competenti abbiano conoscenza, in base ai dati in loro possesso e agli accertamenti eseguiti. In

questo caso il cittadino dovrà essere informato dal comune dell’avvenuta iscrizione, che potrà essere notificata all’interessato dall’Ufficio consolare all'indirizzo estero conosciuto.

L’iscrizione in AIRE è contestuale alla cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente – APR - e decorre dalla data di ricezione, da parte dell’Ufficiale d’anagrafe, della dichiarazione resa dal cittadino all’Ufficio consolare. Qualora lo stesso, prima di partire, dichiari al comune di ultima residenza l’intenzione di trasferire la propria residenza all’estero, la data di iscrizione coinciderà con quella della dichiarazione al comune, a condizione che l’interessato si rechi ugualmente, entro 90 giorni, presso l’Ufficio consolare competente per rendere la dichiarazione di avvenuto trasferimento e questa dichiarazione pervenga al comune entro un anno dall’espatrio.

Qualora, invece, il connazionale, non si rechi presso l’Ufficio consolare di immigrazione, verrà cancellato dall’anagrafe della popolazione residente (APR) per irreperibilità, decorso un anno dalla dichiarazione resa al comune.

Richiesta di iscrizione all’AIRE:

L’iscrizione all’AIRE può essere richiesta per posta oppure recandosi personalmente presso l'Ufficio diplomatico-consolare territorialmente competente e compilando l'apposito modulo di iscrizione (Cons 01); in caso di atto di nascita formato all’estero, non ancora trascritto nei registri dello Stato Civile italiani, deve essere presentato anche l’atto di nascita in originale.

L’Ufficio diplomatico-consolare, dopo aver accertato il possesso della cittadinanza italiana, invia il modulo di iscrizione - corredato, se necessario, dall’atto di nascita da trascrivere - all'ultimo comune di residenza del cittadino, oppure, in caso di nascita e residenza continuativa all'estero, al comune di ultima residenza dei suoi genitori o antenati. Il comune, dopo aver esaminato gli atti e accertato la propria competenza, iscrive il cittadino richiedente nell’AIRE e trasmette tale iscrizione all’AIRE centrale.

La maggior parte dei siti web di Ambasciate e Uffici consolari forniscono il modulo di iscrizione online. È un modulo di semplice compilazione, che contiene anche la registrazione dei membri familiari che accompagnano il cittadino all'estero. In caso di invio per posta, la domanda deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento d’identità.

Qualora l’interessato si rechi, prima di espatriare, nel proprio comune di residenza e manifesti la volontà di volersi trasferire all'estero per un periodo superiore ai dodici mesi, l’Ufficiale d’anagrafe dovrà prendere nota del nominativo del cittadino richiedente in due registri: quello delle cancellazioni anagrafiche dall’ APR e quello di iscrizione in AIRE. Per rendere definitive tali annotazioni l’Ufficiale di anagrafe dovrà, però, ricevere dall'Ufficio consolare del Paese estero dove il cittadino si è trasferito, il documento attestante l'avvenuta dichiarazione resa in loco. Pertanto, qualora il cittadino, dopo la manifestazione di intenzione rilasciata al comune, non possa o non voglia più espatriare, dovrà recarsi nuovamente presso il comune per comunicare il mantenimento della residenza nello stesso ed evitare, così, la cancellazione dall’APR per irreperibilità.

Documentazione richiesta: documento di identità valido, dichiarazione da sottoscrivere dal diretto interessato, su apposito modulo

 

In quanti giorni accedo al servizio: immediato

Orari di accesso al pubblico:

Dal lunedì al venerdì ore 10:00-12:00

Martedì e Giovedì dalle 15.30 alle 17.30.

Sede:  Demografia – Uff. AIRE - Piazza Municipio

 

Recapito: 080/2446107

Email: demografia@comune.molfetta.ba.it

PEC:   demografia@cert.comune.molfetta.ba.it

 

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