Certificati ed estratti per riassunto di atti di stato civile

Data ultima modifica: 25.01.24

Descrizione:

Come stabilito all'art. 450 del codice civile i registri dello stato civile sono pubblici e tale pubblicità si estrinseca esclusivamente attraverso il rilascio, da parte dell'ufficiale di stato civile, di estratti e certificati con le indicazioni dalla legge prescritte. Inoltre gli ufficiali dello stato civile devono compiere negli atti affidati alla loro custodia le indagini domandate dai privati.

"In nessun caso, mai, si può ammettere l'accesso diretto di chiunque (anche se personalmente interessato alla consultazione o interessato per ragioni di studio a ricerche storiche, statistiche, epidemiologiche) ai registri dello stato civile; l'art. 450 del codice civile, di carattere generale, è esplicito al riguardo e nessuna norma successiva, di carattere speciale, lo ha derogato. Altre ragioni si rinvengono nella necessità di evitare danni o indebite aggiunte o annotazioni su quei registri, di cui l'ufficiale di stato civile è il solo custode, e nella necessità di evitare che chi li consulti estenda illegittimamente la sua indagine ad atti rilegati nello stesso registro, relativi a persone diverse da quelle per le quali la richiesta di visura è stata fatta (Massimario ministeriale per l'ufficiale di Stato civile - anno 2012).

All'art. 106 dell'Ordinamento di stato civile viene disciplinato il rilascio degli estratti per riassunto degli atti dello stato civile, prevedendo di riportare quanto riferito all'evento contenuto nell'atto stesso e nelle relative annotazioni.

Il rilascio degli estratti per riassunto degli atti di stato civile, previsto dall'art. 106 del D.P.R. 396/2000, è consentito per qualsiasi atto dello stato civile, senza alcuna differenza tra atti iscritti o trascritti. L'ufficiale di stato civile, alla richiesta, provvederà al rilascio secondo le risultanze dei propri registri.

La richiesta fatta da terze persone va inoltrata per iscritto con indicazione dei motivi. La persona cui l'atto si riferisce, previa identificazione, potrà invece ottenere l'estratto su richiesta anche verbale".

Queste precisazioni si coniugano con quanto affermato anche dal Garante per la protezione dei dati personali: "I due testi normativi fondamentali in materia di stato civile e di protezione dei dati personali (D.P.R. 396/2000, D.Lgs. 196/2003 e GDPR 2016/679) convergono - come più volte ribadito dallo stesso Garante per la protezione dei dati personali - nel far ritenere che i registri e gli atti di stato civile sono soggetti, rispetto all'ordinaria documentazione amministrativa, a una specifica disciplina che permette a chi vi abbia interesse (salvi i divieti di legge) di accedere a notizie e informazioni ivi riportate anche in relazione agli atti di corrente uso, ma esclude in ogni caso la possibilità di libera consultazione diretta di questi non "filtrata" dall'intervento dell'ufficiale dello stato civile".

Si sottolinea in questo senso il carattere speciale delle norme che presidiano la materia dello stato civile, anche per quanto concerne l'accesso alle informazioni e il trattamento riservato ai registri ed atti dello stato civile.

Sono rilevanti anche le Regole deontologiche per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - 19 dicembre 2018, definite dal Garante della privacy, che all'art.7, comma 3, ha stabilito quanto segue: "In caso di esercizio di un diritto, concernente persone decedute ai sensi dell'art. 2-terdecies del Codice, da parte di chi vi abbia interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato, in relazione a dati personali che riguardano persone decedute e documenti assai risalenti nel tempo, la sussistenza dell'interesse è valutata anche in riferimento al tempo trascorso."

Inoltre l'ufficiale di stato civile non effettua ricerche per ricostruire alberi genealogici: le indagini che l'ufficiale di stato civile pone in essere negli atti affidati alla sua custodia sono atte al rilascio della certificazione richiesta per un interesse personale, legislativamente tutelato, non per il soddisfacimento di un mero interesse conoscitivo.

I certificati di stato civile attestano situazioni desunte dai Registri degli Atti di Stato Civile, atti originali o trascritti presso l’ufficio presenti presso il proprio archivio, quali la nascita, il matrimonio, unione civile, morte e cittadinanza.

   Possono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, che devono essere obbligatoriamente accettati dagli enti pubblici o dai privati gestori di pubblici servizi, e, con le modifiche apportate al d.P.R. n.445/2000 dal d.L. n.76/2020, convertito con L. n.120 del 11/09/2020, anche dai privati.

Gli estratti per riassunto oltre alle informazioni principali desunte dall’atto di stato civile a cui si riferiscono, sono riportati anche altri dati significativi che incidono sulla circostanza dell’atto, come le annotazioni del matrimonio, i nominativi dei genitori o l’orario del decesso.

Se il richiedente dell'estratto non è il diretto interessato, un genitore del minore, il tutore o amministratore di sostegno, la richiesta deve essere presentata in forma scritta.

Possono essere richiesti i seguenti estratti per riassunto:

NASCITA: attesta la nascita dell’individuo così come desunta dal relativo atto di nascita, riporta tutta la cronologia delle annotazioni ivi riportate, che si possono rendere pubbliche ai sensi di legge (matrimonio, divorzio etc..)

MATRIMONIO-SEPARAZIONE-DIVORZIO-UNIONI CIVILI:

L’estratto per riassunto di matrimonio attesta il matrimonio dell’individuo così come desunto dal relativo atto. Esso contiene la trascrizione esatta dell’atto con tutta la cronologia delle eventuali annotazioni ivi riportate, in particolare, il regime patrimoniale scelto dai coniugi.

MORTE: L’estratto per riassunto di morte: attesta il decesso dell’individuo così come desunta dal relativo atto di morte, e le eventuali annotazioni.

Vi è anche l’estratto per copia integrale dell’atto di stato civile, la copia con la dichiarazione di conformità all’originale.

Rilasciato per un motivato interesse e qualora non vi sia divieto di legge.

 

A chi è rivolto: a tutti gli interessati

 

In quanti giorni accedo al servizio:

  immediato se informatizzato, da 1 a 20 giorni lavorativi se storici o che comportano ricerche d’archivio

 

In che modo accedo al servizio: rivolgendosi allo sportello

 

Orari di accesso al pubblico:

Dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00

martedì e giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30

Sede: Area Demografia – Ufficio Stato Civile - Piazza Municipio.

Recapito: 080/2446124

Email: demografia@comune.molfetta.ba.it

PEC:   demografia@cert.comune.molfetta.ba.it

 

Costi: I certificati ed estratti di stato civile sono gratuiti ed esenti da bollo e diritti

 

 

 
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