cittadinanza italiana per riconoscimento iure sanguinis

Data ultima modifica: 25.01.24

Descrizione:

La cittadinanza italiana si trasmette, in generale, per sangue e cioè genitore italiano genera figli italiani, indipendentemente da dove essi nascano.

Il cittadino straniero, residente in Italia e discendente da avo cittadino italiano, può chiedere il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana.

La competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è del Sindaco del Comune dove l'interessato ha stabilito la residenza.

Si precisa che per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis non è possibile:

-     l'iscrizione anagrafica quale persona senza fissa dimora, in quanto requisito indispensabile per l'iscrizione anagrafica è la dimora abituale e non il domicilio, e la circolare k.28.1/1991 non fa riferimento all'art.2 della L. n. 1228/1954, ma all'art.3 del d.P.R. n. 223/1989;

-     l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea poiché tra i motivi richiesti dalla normativa per tale iscrizione non vi è quello relativo al riconoscimento della cittadinanza, ed inoltre la circolare k.28.1/1991 non fa alcun riferimento all'art.8 della L. n. 1228/1954;

-     avvalersi di un legale rappresentante del richiedente o di qualcuno in sua vece, in quanto dovrà essere verificata la dimora abituale dell'interessato.

Il Ministero dell’Interno con proprie Circolari n. 26 del primo giugno 2007, e la n. 4 del 20 gennaio 2009, ha sottolineato l’importanza che gli ufficiali di stato civile prestino la massima attenzione «nell’acquisizione e nella valutazione dei documenti che vengono presentati ai fini dell’acquisizione della cittadinanza italiana per discendenza ... al fine di contrastare e prevenire il fenomeno della falsificazione degli atti nell’ambito delle procedure in materia di cittadinanza. Tanto considerato si ribadisce la necessità dell’effettuazione di maggiori e più accurati controlli sui documenti presentati a corredo delle pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana.».

Pertanto, l’ufficiale di stato civile deve sempre effettuare verifiche approfondite relativamente agli atti prodotti e, in caso di dubbio, prendere contatti con il Consolato competente per accertare la veridicità del documento presentato.

Si precisa che la documentazione a supporto del riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, è valutata dagli uffici competenti solo a seguito della presentazione di regolare richiesta di riconoscimento della stessa da parte delle persone già iscritte nell'Anagrafe del Comune.

La documentazione presentata a supporto della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, NON verrà restituita al richiedente in nessun caso, sia che l'esito del procedimento sia positivo sia che l'esito sia negativo. Il richiedente che invece vuole conservare gli originali, può in alternativa, presentare copie autenticate degli stessi.

A chi è rivolto: a coloro che abbiano determinati requisiti

In che modo accedo al servizio: la domanda va presentata sotto forma di istanza, da produrre all'Ufficiale di Stato Civile.

 

Documentazione richiesta:

1.    estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano ove egli nacque. Questo documento deve essere già allegato alla domanda. Se la persona è nata nell’attuale Veneto (ad eccezione di alcuni Comuni del Bellunese), nella Provincia di Mantova o in quella di Udine (ad eccezione di alcuni Comuni della Valcanale) prima del 1 settembre 1871, deve essere allegato un certificato di battesimo/nascita rilasciato dalla parrocchia di nascita e legalizzato dall’Ordinario del luogo, cioè dal Vescovo competente per territorio. Nel caso di non cattolici, il certificato sarà rilasciato dall’autorità religiosa che deteneva i registri (esempio sinagoga per gli ebrei ecc.);

2.    atto di morte dell'avo emigrato;

3.    atti di nascita di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana;

4.    atto di matrimonio dell’avo italiano emigrato all’estero;

5.    atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona che chiede il riconoscimento della cittadinanza italiana;

6.    in caso di nascita fuori dal matrimonio deve essere prodotto anche l’atto di riconoscimento della filiazione da parte del genitore che ha trasmesso la cittadinanza. Il riconoscimento deve essere stato fatto durante la minore età del figlio. Questo non è necessario se il genitore è intervenuto nella dichiarazione di nascita;

7.    certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato Estero di emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana, attestante che l’avo italiano a suo tempo emigrato dall’Italia non acquistò la cittadinanza dello Stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato;

8.    certificato rilasciato dalla competente Autorità consolare italiana attestante che né gli ascendenti in linea retta né la persona che richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana vi abbiano mai rinunciato ai termini dell’art. 7 della legge 13 giugno 1912, n. 555 e della legge 5 febbraio 1992 n. 91;

9.    copia del passaporto straniero (anche delle pagine dove sono apposti i visti di ingresso nell’area Schengen) e, se dovuta, la dichiarazione di presenza rilasciata dalla Questura;

10.     istanza per riconoscimento cittadinanza iure sanguinis.

I documenti di stato civile di cui ai punti da 2 a 6, devono essere tradotti integralmente e legalizzati, e devono riguardare tutta "la catena": dall'avo, cioè il parente partito dall'Italia, fino al rivendicante il possesso della cittadinanza per sangue ("di morte" ovviamente solo per chi è già deceduto), come anche il certificato di non naturalizzazione straniera (con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui l'avo è indicato sugli atti di stato civile), o certificato di naturalizzazione con data di acquisto della cittadinanza straniera ben chiara (diversamente è necessario presentare copia della sentenza di naturalizzazione straniera da cui risulta la data del giuramento), che deve essere successiva alla nascita del figlio, nonché ascendente dell’istante.

Inoltre, se il richiedente fosse a conoscenza di un'eventuale naturalizzazione di un altro membro della "catena", o se uno di questi si fosse trasferito in un altro Stato, anche per lui certificato di non naturalizzazione (sempre con tutti i possibili cognomi/nomi/alias in cui egli è indicato sugli atti di stato civile), o di naturalizzazione con data chiara, a seconda del caso. I certificati di cui al punto 7 e 8 sono acquisiti dall’ufficio.

Eventuali sentenze devono poi essere prodotte a corredo dell'istanza, in regola con le formalità di traduzione e legalizzazione.

Gli atti dello stato civile, gli atti notarili e le sentenze straniere debbono essere legalizzati dalle autorità consolari italiane all’estero, salvo che per effetto di convenzioni internazionali sia sufficiente l'«apostille» oppure gli stessi siano esenti da ogni forma di legalizzazione. Se dovuta, la mancanza di legalizzazione o di «apostille» comporta il rigetto dell’istanza. Allo stesso modo, le traduzioni anche debbono essere integrali. In casi dubbi le traduzioni saranno fatte valutare dalle autorità diplomatiche italiane. Le traduzioni parziali non saranno accettate. Le traduzioni debbono essere dichiarate conformi all’originale in lingua straniera o dall’autorità consolare italiana o con traduzione asseverata in tribunale in Italia; oppure - nel caso nel paese d’origine esista un traduttore ufficiale (cioè un pubblico ufficiale) - da quest’ultimo. La traduzione ufficiale è soggetta a legalizzazione come per il documento straniero.

Discordanze tra gli atti presentati

L’Ufficiale di Stato Civile è un’autorità amministrativa che si avvale, nello svolgimento dei suoi compiti, di prove esclusivamente documentali e quindi necessita degli atti indicati per legge e non può prestarsi a “interpretare” quanto ricevuto; ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. 396/2000 “l’ufficiale dello Stato Civile è tenuto ad uniformarsi alle istruzioni che vengono impartite dal Ministero dell’interno”.

I documenti presentati debbono dar conto della trasmissione della cittadinanza di generazione in generazione.

In caso di difformità di nomi e cognomi questa trasmissione non può essere provata. Ad esempio se nell’atto di nascita di Mario Rossi, il padre è indicato come Giuseppe Rossi, ma nell’atto di nascita del padre è invece indicato Giuseppe Rosso, non sarà possibile stabilire la trasmissione della cittadinanza. In questi casi, gli atti di stato civile dovranno essere debitamente corretti secondo le procedure previste dall’ordinamento straniero (ad esempio con sentenza dell’autorità giudiziaria).

Le sentenze debbono essere prodotte in copia conforme, debitamente tradotte e legalizzate (salvo convenzioni diverse), e munite di certificazione di passaggio in giudicato (cioè di certificazione che la sentenza non può essere più impugnata).

Le discordanze riscontrate verranno comunicate agli interessati secondo quanto previsto dalla L. n. 241/1990, che regolamenta il procedimento amministrativo; in base a quanto previsto dall’art. 10 bis si procederà a comunicare quanto, negli atti di Stato Civile stranieri, dovrà essere rettificato dall’Autorità Straniera.

Se entro il termine prescritto, le correzioni richieste non verranno effettuate, si procederà ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. 396/2000, al rigetto della domanda.

N.B. In vigenza dell’art. 1 della abrogata legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza veniva trasmessa solo per via paterna; la madre poteva trasmetterla solo in particolari situazioni. Solo nel 1983 la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale tale articolo, stabilendo che la cittadinanza italiana potesse essere trasmessa anche dalla madre, con decorrenza dal primo gennaio 1948.

In quanti giorni accedo al servizio: immediato

 

Orari di accesso al pubblico:

Dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00

martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 17:30

Sede: Area Demografia – Ufficio Stato Civile - Piazza Municipio

Recapito: 080/2446107 - 080/2446124

Email: demografia@comune.molfetta.ba.it

PEC:   demografia@cert.comune.molfetta.ba.it

Costi: marca da bollo da € 16,00 da applicare a cura dell’Ufficiale di Stato Civile, sull’istanza presentata dal cittadino.

 



 

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