Convivenze di fatto

Data ultima modifica: 25.01.24
 

Descrizione: La convivenza di fatto riguarda due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, che risiedono nello stesso alloggio, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.

Diritti dei conviventi:

•     gli stessi spettanti al coniuge nei casi previsti  dall’ordinamento nazionale e comunitario;

•     in caso di malattia o ricovero  diritto reciproco di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni personali,  secondo le regole previste per i coniugi dalle strutture ospedaliere, pubbliche o private;

•     possibilità di designare il partner quale rappresentante per le decisioni in materia di salute, in caso di morte per la donazione di organi, e per le modalità funerarie;

•     in caso di morte del proprietario convivente, il superstite può continuare a vivere nella casa di residenza per un periodo variabile, a seconda della durata del periodo di convivenza o della presenza dei figli minori o disabili;

•     diritto a subentrare nel contratto locazione della casa comune di residenza da parte del convivente superstite in caso di decesso del convivente titolare del contratto;

•     rilevanza della convivenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare che diano rilievo all’appartenenza ad un nucleo familiare.

•     estensione al convivente della disciplina relativa all’impresa familiare;

•     diritto ad essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno in caso di interdizione o inabilitazione ai sensi delle norme vigenti;

•     possibilità di sottoscrivere un contratto di convivenza per disciplinare i rapporti patrimoniali;

•     in caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice potrà accertare il diritto agli alimenti per il convivente che versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza.

Per meglio definire (e rafforzare) i termini della “convivenza di fatto” i due contraenti possono regolarizzare anche gli aspetti patrimoniali con specifico “contratto di convivenza” depositato presso notaio/avvocato.

Il “contratto di convivenza” si risolve per

•     a) accordo tra le due parti;

•     b) recesso unilaterale;

•     c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;

•     d) morte di uno dei contraenti.

 

A chi è rivolto: a tutti gli interessati

In che modo accedo al servizio:

La convivenza di fatto può essere costituita in due maniere:

1)        Dichiarazione presso l'Ufficiale d'Anagrafe, con residenza e coabitazione nello stesso alloggio.  

Gli interessati devono presentare un’apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi (modulo sul cito del comune) unitamente alle copie dei documenti di identità:

•  direttamente allo sportello dell’anagrafe in Piazza Municipio, previo appuntamento;

• via PEC a :demografia@cert.comune.molfetta.ba.it

riportante come oggetto "Convivenza".

•     via email a demografia@comune.molfetta.ba.it  riportando come oggetto "Convivenza".

La domanda deve essere compilata, con tutti i dati richiesti ed i recapiti di contatto, firmata ed allegare i documenti richiesti e di riconoscimento.

Per l’invio tramite e.mail/pec deve essere scansionata in formato pdf ed allegata insieme ai documenti richiesti.

Oppure può essere compilata e firmata digitalmente e poi inviata insieme ai documenti richiesti.

2)    Contratto di convivenza

I “conviventi di fatto” possano disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in Comune con la sottoscrizione di un “contratto di convivenza”.

Il “contratto di convivenza” in questione deve essere redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestino la conformità alla legge (comma 51). Ai fini dell’opponibilità a terzi, il professionista che abbia ricevuto il “contratto di convivenza” medesimo in forma pubblica (ovvero che ne abbia autenticato la sottoscrizione) deve trasmetterne copia al Comune di residenza entro i successivi 10 giorni per l’iscrizione in anagrafe (comma 52).

 

Documentazione richiesta:

•Documento d'identità/riconoscimento in corso di validità

•Residenza nel Comune di Molfetta nella stessa abitazione

•I conviventi non devono avere fra loro rapporti di parentela, affinità, adozione; o di matrimonio e unione civile fra di loro o con altri

In quanti giorni accedo al servizio: 1-5 giorni lavorativi

Orario di apertura al pubblico:

Dal lunedì al venerdì ore 10:00-12:00

Martedì e Giovedì dalle 15.30 alle 17.30.

Sede:  Demografia –Uff Anagrafe Piazza Municipio

Recapito:080/2446. 110/112

Email: demografia@comune.molfetta.ba.it

Pec:    demografia@cert.comune.molfetta.ba.it

Contribuzione: non è prevista la contribuzione al costo del servizio

 

Documenti e Link

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