Discordanze nelle generalità - richiesta di correzione - rettifica - annotazione. art. 98 comma 1 e2 DPR 369/2000

Data ultima modifica: 25.01.21

Descrizione:

CORREZIONE DI ATTI DI STATO CIVILE

Chiunque abbia interesse a correggere gli errori materiali di scrittura in cui l’ufficiale di stato civile sia incorso nella redazione degli atti di stato civile, deve presentare istanza all’ufficiale di stato civile del luogo in cui l’atto è stato registrato. L’ufficiale dello stato civile, d’ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, corregge gli errori materiali di scrittura in cui egli sia incorso nella redazione degli atti mediante annotazione dandone contestualmente avviso al prefetto, al procuratore della Repubblica del luogo dove è stato registrato l’atto, nonché agli interessati.

L’ufficiale dello stato civile provvede con le stesse modalità nel caso in cui riceva, per la registrazione, un atto di nascita relativo a cittadino italiano nato all’estero da genitori legittimamente uniti in matrimonio ovvero relativo a cittadino italiano riconosciuto come figlio naturale ai sensi dell’art. 262, c.1, del codice civile, al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello ad esso spettante per la legge italiana. Quest’ultimo cognome deve essere indicato nell’annotazione.

Avverso la correzione, il procuratore della Repubblica o chiunque ne abbia interesse può proporre, entro trenta giorni dal ricevimento dell’avviso, opposizione mediante ricorso al tribunale che decide in camera di consiglio con decreto motivato che ha efficacia immediata.

•          Istanza resa presso l'ufficio di stato civile del luogo in cui l'atto è stato registrato o istanza d'ufficio

INDICAZIONI SUL NOME ART. 36 COMMA 1 DPR 396/2000

Chi ha avuto attribuito alla nascita, prima della data di entrata in vigore del regolamento Dpr 03/11/2000 n. 396, un nome composto da più elementi, anche se separati tra loro (es. Maria, Vittoria), può dichiarare per iscritto all’ufficiale dello stato civile del luogo di nascita l’esatta indicazione con cui devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli uffici dello stato civile e di anagrafe.

La dichiarazione medesima è annotata senza altre formalità nell’atto di nascita (e altri atti di stato civile dove compare) ed è comunicata all’ufficio anagrafe del comune di residenza delle persone cui gli atti e le annotazioni si riferiscono, ai sensi dell’art. 6 della legge 24/12/1954 n.1228.

•       Aver attribuito alla nascita (prima dell'entrata in vigore del Dpr 396 del 03/11/2000) un nome composto da più elementi anche se separati tra loro

RETTIFICAZIONE GIUDIZIALE

Chi intende promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di una atto distrutto o smarrito o la formazione di una atto omesso o la cancellazione di una atto indebitamente registrato, o intende opporsi a un rifiuto dell’ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l’ufficio dello stato civile presso il quale è registrato l’atto di cui si tratta o presso il quale si chiede che sia eseguito l’adempimento.

A chi è rivolto: a tutti i cittadini   

In che modo accedo al servizio: rivolgendosi allo sportello

Documentazione richiesta: Documento d'identità/riconoscimento in corso di validità

In quanti giorni accedo al servizio:1-5 giorni lavorativi

Orari di accesso al pubblico:

Dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00

martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 15:30 alle ore 17:30

Sede: Area Demografia – Ufficio Stato Civile - Piazza Municipio.

Recapito: 080/2446102 - 080/2446106

Email: demografia@comune.molfetta.ba.it

Pec:    demografia@cert.comune.molfetta.ba.it

Costi: nessuno

X
Torna su