Vendita straordinarie (saldi di fine stagione, saldi promozionali e saldi di liquidazione)

Descrizione

Le vendite straordinarie sono le vendite di liquidazione, di fine stagione (saldi) e promozionali nelle quali l’esercente offre i propri prodotti a condizioni favorevoli, reali ed effettive.

Vendite di fine stagione (saldi)

Le vendite di fine stagione sono effettuate per vendere prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo. In genere si tratta di prodotti che, se non sono venduti entro un certo tempo, sono comunque soggetti a un notevole deprezzamento.
Si precisa che, in coerenza con gli indirizzi unitari della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, in Puglia i saldi invernali iniziano il primo giorno feriale antecedente l’Epifania e i saldi estivi iniziano il primo sabato di luglio, così come stabilito con DGR n. 2492 del 15/11/2011, pubblicata sul BURP n. 186 del 30.11.2011 .
Ai sensi del Regolamento Regionale n. 12 del 23/12/2004 , attuativo della Legge Regionale  1° Agosto 2003 ,  n. 11, art. 2, comma 1, lett. e): “Modalità di effettuazione delle vendite straordinarie”, art. 4, si specifica che:
L’esercente che intende effettuare una vendita di fine stagione o saldo deve darne comunicazione al Comune, almeno cinque giorni prima, indicando:

  1. la data di inizio e la durata della vendita;
  2. i prodotti oggetto della vendita;
  3. la sede dell’esercizio;
  4. le modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita di fine stagione da tutti gli altri.

 Vendite promozionali

Le vendite promozionali sono effettuate dall’operatore commerciale al fine di promuovere gli acquisti di alcuni prodotti merceologici per un periodo di tempo limitato, praticando uno sconto sul prezzo normale di vendita ferma restando la disciplina che regola le vendite sottocosto.
Le vendite promozionali non possono essere effettuate nei quaranta giorni antecedenti i saldi, durante i saldi stessi, né nei quaranta giorni prima di Natale. La durata massima della vendita promozionale non potrà superare i trenta giorni e non potrà, altresì, interessare articoli oggetto dell’immediata precedente vendita promozionale.
Per l’effettuazione della vendita promozionale, l’esercente è tenuto a darne preventiva comunicazione al Comune dove ha sede l’esercizio almeno cinque giorni prima dell’inizio della vendita indicando:

  1. la data di inizio e la durata della vendita;
  2. i prodotti oggetto della vendita e le percentuali di sconto praticate per ciascuna di essi;
  3. la sede dell’esercizio;
  4. le modalità di separazione dei prodotti offerti in vendita promozionale, da tutti gli altri.

Vendite di liquidazione

Le vendite di liquidazione sono effettuate dall’esercente al fine di esaurire tutte le proprie merci a seguito di:

  • cessazione dell’attività
  • trasferimento in gestione o cessione in proprietà d’azienda
  • trasferimento dell’azienda in altro locale
  • trasformazione o rinnovo dei locali.

L’operatore che intende effettuare una vendita di liquidazione deve darne comunicazione al Comune almeno quindici giorni prima della data in cui deve avere inizio. La comunicazione deve contenere:

a) in caso di liquidazione per cessazione dell’attività commerciale comunicazione di cessazione dell’attività;

b) in caso di liquidazione per cessione d’Azienda, copia del contratto, non preliminare, redatto con atto pubblico o scrittura privata registrata;

c) caso di liquidazione per trasferimento in altri locali, copia della comunicazione di trasferimento, se trattasi di esercizi di vicinato ovvero dell’autorizzazione negli altri casi, unitamente a prova della disponibilità dei nuovi locali;

d) in caso di liquidazione per trasformazione o rinnovo dei locali, copia della dichiarazione di inizio attività o altro titolo edilizio, ovvero dichiarazione sostitutiva attestante la natura dei lavori e il periodo di chiusura dell’esercizio che non deve essere inferiore a dieci giorni;

e) per tutti i tipi di vendita di liquidazione, l’ubicazione dei locali in cui deve essere effettuata, che in caso di trasferimento sono quelli di provenienza, la data di inizio e di fine della vendita, le merci oggetto della stessa;

f) le merci poste in vendita distinte per voce merceologica, qualità e prezzo praticato prima della liquidazione e sconto in percentuale con il quale si intendono offrire le stesse.

Al termine della vendita di liquidazione l’esercizio deve essere immediatamente chiuso.

Normative di riferimento

Legge regionale (Regione Puglia) 16-4-2015, n. 24 : Codice Commercio.

Regolamento regionale (Regione Puglia) 18-10-2016, n. 10 : Tipologia e modalità di effettuazione delle vendite straordinarie.

Legge 7-8-1990, n. 241 :Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Decreto legislativo 31-3-1998, n. 114 :Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Regolamento Regionale (Regione Puglia) 23-12-2004, n. 12 : Modalità di effettuazione delle vendite straordinarie.

Decreto del Presidente della Repubblica 06-4-2001, n. 218 : Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell’articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

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