Coronavirus Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri: le misure per tutta l’Italia

Coronavirus Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri: le misure pe...

Dettagli della notizia

L’articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale, fissa le misure che riguardano l’intera nazione.

Eccole nel dettaglio.
a) stop a congressi, riunioni, meeting e eventi sociali in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è sospesa ogni altra attività convegnistica o congressuale;
b) sono sospese le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, compresi quelli cinematografici e teatrali svolti in ogni luogo, pubblico o privato;
c) sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche o locali assimilati, con sanzione della sospensione dell’attività in caso di violazione;
d) restano chiusi musei e istituti di cultura;
e) lo svolgimento delle attività di ristorazione e bar può avvenire solo con obbligo a carico dell’esercente di far rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro;
f) è raccomandata in tutte le altre attività commerciali l’adozione di misure per contingentare gli accessi, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
g) sono sospesi eventi e competizioni sportivi; resta comunque consentito lo svolgimento degli stessi, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, solo in impianti utilizzati a porte chiuse, cioè senza la presenza di pubblico, ma sotto il controllo di personale medico delle società per controllare il rispetto delle norme per la riduzione del rischio di contagio; in ogni caso deve essere garantito il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro;
h) sono sospese tutti i servizi educativi e le attività didattiche e formative nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado, ferma restando la possibilità di svolgere attività a distanza; sono esclusi dalla sospensione i corsi di specializzazione in medicina e di formazione specifica in medicina generale, oltre alle attività di tirocinio per le professioni sanitarie;
i) sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio culturale e gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche;
l) alla riapertura delle scuole, la riammissione degli studenti assenti per malattie per più di 5 giorni potrà avvenire solo con certificato medico;
m) i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività, modalità di didattica a distanza anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
n) la modalità a distanza può essere adottata anche nelle università e nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
0) le università e le istituzioni assicurano, se necessario, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari e di ogni altra prova; le assenze degli studenti causate dalla sospensione non sono computate ai fini dell’eventuale ammissione ad esami finali nonché ai fini delle relative valutazioni;
p) è vietato agli accompagnatori dei pazienti permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione dei pronto soccorso, salve specifiche indicazioni del personale sanitario;
q) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, Rsa, hospice, strutture riabilitative e residenziali per anziani autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
r) il lavoro agile può essere applicato dai datori di lavoro per tutta la durata dell’emergenza anche in assenza degli accordi individuali previsti per legge;
s) qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o ferie;
t) è disposta la proroga dei termini in favore dei candidati che non abbiano potuto sostenere le prove d’esame per la sospensione;
u) sono previste misure di prevenzione per i nuovi ingressi negli istituti di pena, i casi sintomatici vengono posti in isolamento e si raccomanda di valutare la possibilità di misure alternative al carcere. I colloqui visivi avvengono in modalità telefonica o video e solo in casi eccezionali può essere autorizzato il colloquio personale ma a distanza di almeno due metri;
v) l’apertura dei luoghi di culto è consentita solo con l’adozioni di misure organizzative per evitare assembramenti e nel rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro; sono sospese le cerimonie civile e religiose, compresi i funerali;
z) divieto assoluto di mobilità dall’abitazione o dimora per le persone in quarantena.

Media

Direttiva per la qualità dei servizi on line e la misurazione della soddisfazione degli utenti

Commenta la seguente affermazione: "ho trovato utile, completa e corretta l'informazione."
  • 1 - COMPLETAMENTE IN DISACCORDO
  • 2 - IN DISACCORDO
  • 3 - POCO D'ACCORDO
  • 4 - ABBASTANZA D'ACCORDO
  • 5 - D'ACCORDO
  • 6 - COMPLETAMENTE D'ACCORDO

Il presente modulo utilizza i cookies di Google reCaptcha per migliorare l'esperienza di navigazione. Disabilitando i cookie di profilazione del portale, il form potrebbe non funzionare correttamente.

X
Torna su