Dpcm 9 marzo 2020. Pubblicata Ordinanza Sindacale

Dpcm 9 marzo 2020. Pubblicata Ordinanza Sindacale

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In applicazione al Dpcm del 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale è stata  Pubblicata l'ordinanza sindacle  n.17874 del 10 marzo 2020 .

 

SPOSTAMENTI

1.        E' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

2.        Sollecita ogni cittadino a rimanere nella propria abitazione evitando ogni spostamento in entrata e in uscita dalla città, nonché all'interno della stessa città,  salvo che per motivate esigenze da comprovare, quali esigenze lavorative  o  situazioni  di  necessità ovvero spostamenti per motivi di salute.    

 

CERIMONIE ED EVENTI

 3. Sono sospesi gli eventi, le competizioni sportive di ogni ordine (comprese quelle tra amici) e disciplina, in luoghi pubblici o privati.

4.   Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, nonché gli eventi in luogo pubblico o privato, ivi compresi quelli di  carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se  svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali,  a  titolo  d'esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo,  discoteche  e  locali  assimilati;  nei predetti luoghi e' sospesa ogni attività;

A riguardo si precisa che:

  • Tutte le attività produttive, di qualsiasi tipologia e dimensione, quali, a titolo d'esempio, tabacchi, bar, ecc, che detengono slot machine, VLT (Video Lottery Terminal, apparecchi da intrattenimento simili alle slot machin) e apparecchi similari, devono vietare l'utilizzo delle stesse, disabilitandone fisicamente l'uso.
  • In tutte le attività produttive, di qualsiasi tipologia e dimensione è vietato consentire il gioco delle carte, biliardo di ogni tipologia, calcio balilla, e ogni altro gioco che determini il venir meno degli elementi essenziali dell'allegato 1 lettera d) del D.P.C.M. 8 Marzo 2020.

Il mancato rispetto delle norme precisate, comporterà la chiusura dell'intera attività.

5.  Come stabilito dalla Diocesi, sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri, Visite Pastorali e le feste e le manifestazioni religiose con grande concorso di popolo. L'apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di misure  organizzative  tali  da  evitare  assembramenti  di  persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi,  e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di  rispettare  la distanza tra loro di almeno un metro di cui  all'allegato 1 lettera d) del D.P.C.M. 8 Marzo 2020.  

AZIENDE E UFFICI PUBBLICI

 6.   Si raccomanda ai  datori di lavoro pubblici e privati  di promuovere, durante il periodo di efficacia del D.P.C.M. 9 Marzo 2020,  la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi  di  congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r) del D.P.C.M. 8 Marzo 2020; 

 

SCUOLA

7.   Sono sospesi tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado ed i  servizi  educativi  per  l'infanzia:a)         nidi e micronidi che accolgono le bambine e i bambini tra  tre e trentasei mesi di eta' e concorrono con le famiglie alla loro cura, educazione  e  socializzazione,  promuovendone  il  benessere  e   lo sviluppo   dell'identità,   dell'autonomia   e   delle   competenze. Presentano modalità organizzative e di  funzionamento  diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro  capacità ricettiva, assicurando il pasto e il riposo e operano in  continuità con la scuola dell'infanzia; b)        sezioni primavera, di cui all'articolo  1,  comma  630,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che accolgono bambine e  bambini  tra ventiquattro e trentasei mesi di eta' e  favoriscono  la  continuità del percorso educativo da zero a sei anni di eta'. Esse rispondono  a specifiche funzioni di cura, educazione e  istruzione  con  modalita' adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di  apprendimento  delle bambine e dei bambini nella fascia di età considerata.  Esse  sono aggregate, di norma, alle scuole per l'infanzia statali o paritarie o inserite nei Poli per l'infanzia; c)         servizi integrativi che concorrono all'educazione e alla  cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie  in modo flessibile e  diversificato  sotto  il  profilo  strutturale  ed organizzativo. Essi si distinguono in: c.1)spazi gioco, che accolgono bambine e  bambini  da  dodici  a trentasei mesi di eta' affidati  a  uno  o  piu'  educatori  in  modo continuativo in un ambiente organizzato con finalita'  educative,  di cura e di socializzazione, non  prevedono  il  servizio  di  mensa  e consentono una frequenza flessibile, per un  massimo  di  cinque  ore giornaliere; c.2 centri per bambini  e  famiglie,  che  accolgono  bambine e bambini dai primi mesi di vita insieme a  un  adulto  accompagnatore, offrono un contesto qualificato per  esperienze  di  socializzazione, apprendimento e gioco e momenti di comunicazione e incontro  per  gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialità', non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile; c.3 servizi  educativi  in   contesto   domiciliare,   comunque denominati e gestiti, che  accolgono  bambine  e  bambini  da  tre  a trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla  loro  educazione  e cura. Essi sono caratterizzati dal numero ridotto di bambini affidati a uno o più educatori in modo continuativo. I servizi educativi  per  l'infanzia  sono  gestiti  dagli  Enti locali in forma diretta o indiretta, da  altri  enti  pubblici  o  da soggetti privati; le sezioni primavera possono essere  gestite  anche dallo Stato.  

 

TURISMO 

8. Sono chiusi i musei  e  gli  altri  istituti  e  luoghi  della cultura di cui all'art. 101 del  codice  dei  beni  culturali  e  del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;  

 

PUBBLICI ESERCIZI

 9.        Sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle  6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico  del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della  distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d) del DPCM 8 Marzo 2020, con sanzione della sospensione dell'attività in caso  di violazione;Il Limite orario è riferito solo all'apertura al pubblico. L'attività può comunque proseguire negli orari di chiusura al pubblico esclusivamente mediante consegne a domicilio. Sarà cura di chi organizza l'attività di consegna a domicilio evitare che il momento della consegna preveda contatti personali, pertanto è vietato l'asporto e il cosiddetto take away.Si precisa che nell'attività di ristorazione sono incluse : le Pizzerie, Rosticerie, Paninoteche, Tavola Calda, Friggitorie e qualsiasi altra forma di somministrazione di alimenti e bevande. Per quanto attiene i Panifici, Salumerie e altre attività alimentari abilitate alla preparazione di cibi da asporto e non, dovranno esercitare tale attività esclusivamente dalle 6 alle 18, fermo restando, ove ritenuto necessario, il prosieguo esclusivo dell'attività commerciale, come ad esempio la vendita.Gli H24 possono esercitare la loro attività dalle 6.00 alle 18.00 a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con  modalità  contingentate  o  comunque idonee  a  evitare  assembramenti  di  persone,  tenuto  conto  delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al  pubblico,  e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di  rispettare  la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d),  tra  i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso  di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, l'attività deve essere chiusa.Si invita alla chiusura le attività à di parrucchiere, barbiere, estetista, centro massaggi e attività similare, che ove aperte, devono ricevere per appuntamento, tenere guanti e mascherina ed igenizzare gli strumenti ogni cliente, ferme restando il rispetto delle norme precisate nell'allegato 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020.

10.    Sono consentite le attività commerciali diverse da quelle  di cui al punto precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con  modalità  contingentate  o  comunque idonee  a  evitare  assembramenti  di  persone,  tenuto  conto  delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al  pubblico,  e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di  rispettare  la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d) del D.P.C.M. 8 marzo 2020,  tra  i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso  di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse.

11.    Nelle giornate festive e prefestive le medie e grandi strutture di vendita devono essere chiuse con esclusione delle farmacie e para farmacie.Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni  per  garantire  la  possibilità  del  rispetto  della distanza di sicurezza interpersonale di un metro di cui  all'allegato 1 lettera d) del D.P.C.M. 8 Marzo 2020, con sanzione della sospensione dell'attività  in  caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o  organizzative che  non  consentano  il  rispetto  della   distanza   di   sicurezza interpersonale di un metro di  cui  all'allegato  1  lettera  d) del D.P.C.M. 8 Marzo 2020,  le richiamate strutture dovranno  essere  chiuse.  lettera  d),  con  sanzione  della  sospensione dell'attività in caso di violazione;

12. Il Mercato Settimanale del Giovedì, considerata l'impossibilità di garantire le norme evidenziate nell'allegato 1 lettera  d) del D.P.C.M. 8 Marzo 2020, per giovedì 12 Marzo pv è sospeso,con facoltà di recupero della giornata in altra data da concordare con gli operatori;

13.    Sono  sospese  le  attività  di  palestre,  centri  sportivi, piscine, centri natatori, centri  benessere,  centri  termali  (fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri  sociali,  centri ricreativi;

 

 

 

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